La documentazione personale da esibire è, per entrambi le parti (venditore ed acquirente), sostanzialmente identica e consiste in:
-la fotocopia di un documento di identità. Qualora i dati relativi alla residenza o alla professione non fossero aggiornati, indicare i nuovi dati sulla fotocopia;
-la fotocopia del codice fiscale;
-i documenti relativi allo stato civile. -per chi è coniugato: estratto dell'atto di matrimonio da richiedere al Comune in cui è stato contratto il matrimonio. Regime dei beni (comunione o separazione)-;
- per chi è separato: copia della sentenza di separazione;
- per chi è divorziato, vedovo, nubile o celibe: certificato di stato libero rilasciato dal Comune;
-se qualche venditore non interviene personalmente all'atto, l'originale della procura speciale o copia autentica della procura generale;
-per gli extracomunitari, la fotocopia del premesso di soggiorno
Obblighi della parte venditrice
Obblighi della parte acquirente
Per le società occorrono i normali documenti che giustificano i poteri del legale rappresentante:
-visura recente del registro imprese da cui risultino gli organi in carica;
-statuto vigente della società o patti sociali attuali;
-eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante a compiere l'atto.
E' opportuno che il compratore sia consapevole che, mentre il notaio può e deve garantire l'inesistenza di ipoteche, per quanto riguarda la regolarità urbanistica degli immobili il notaio può solo accertare se è stata rilasciata una licenza o concessione, ma non che l'immobile sia conforme ad esse. In altre parole, è interesse dell'acquirente far controllare da un proprio tecnico di fiducia, con un sopralluogo, se di fatto il fabbricato è conforme alle licenze o concessioni rilasciate.
-per i terreni (terreni agricoli, suoli edificatori, ecc...) occorre invece: il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune in cui si trova l'immobile; e l'eventuale frazionamento catastale, se si vende una porzione più piccola di quella acquistata.
La parte venditrice deve, inoltre presentare la documentazione relativa agli immobili posti in vendita:
-occorre esibire anzitutto i documenti dai quali risulta la proprietà del venditore: se l'immobile è pervenuto al venditore per compravendita, donazione, divisione, o altro atto notarile: produrre la copia dell'atto; se l'immobile è pervenuto per sentenza del giudice (acquisto all'asta), produrre la copia di tale sentenza; se l'immobile è pervenuto per successione, produrre copia della dichiarazione di successione e della trascrizione dell'accettazione dell'eredità. Se la successione è regolata da un testamento, occorre anche copia del verbale di pubblicazione del testamento; se l'immobile è stato costruito dai venditori, devono essere prodotti i documenti relativi al suolo.
-planimetria catastale;
-documentazione che attesti la regolarità urbanistica dell'immobile: produrre tutte le licenze e concessioni, anche in sanatoria, che sono state rilasciate. Per i fabbricati la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° settembre 1967, non occorrono le licenze precedenti a tale data, mentre servono tutte quelle successive. Se è stato richiesto e ottenuto il condono, esibire la copia della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune; se il condono è stato richiesto, ma il Comune non ha ancora dato risposta, esibire copia della domanda di condono unitamente alla copia di tutte le ricevute dei versamenti;
-documenti dai quali risulti l'assenza di vincoli.
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Compravendita immobiliare
3: La documentazione necessaria
La parte venditrice è tenuta a dare alla parte acquirente tutte le garanzie relative alla piena ed esclusiva proprietà dell’immobile e all’assenza di rischi e difetti; è tenuta inoltre a fornire durante l’istruttoria tutta la documentazione notarile esistente al notaio.
Ove non ne disponga, il reperimento di questa documentazione è un suo preciso dovere che nasce dalla firma del contratto preliminare (compromesso).
Se la parte venditrice non collabora con il notaio, la stipula del contratto di compravendita diventa pressoché impossibile: in questo caso la parte venditrice risponde per inadempimento del preliminare e perde il doppio della caparra versata dalla parte acquirente, è tenuta a pagare le spese dell’istruttoria notarile non andata a buon fine ed è comunque tenuta al risarcimento degli ulteriori danni ove questi si verifichino. E’ estremamente importante quindi che la parte venditrice abbia un comportamento collaborativo e costruttivo.
La parte acquirente ha l’obbligo di pagare il prezzo contestualmente alla vendita, come è da prassi in Italia, o nei termini precisamente indicati nel contratto ove vi sia una dilazione del prezzo.
Il caso più comune di dilazione del prezzo è quello del bonifico bancario delle somme erogate da una banca in concomitanza di un mutuo.
Quando questa procedura è richiesta dalla banca è estremamente importante che la parte venditrice ne sia informata perché, ove questo non venga chiaramente regolato nel contratto preliminare (compromesso), la parte acquirente si troverà in difetto rispetto alla parte venditrice, non disponendo delle somme necessarie a pagare il prezzo al momento del rogito come richiede la legge.
(fonte: notaio.org)