Certificato di agibilità (artt. 24 e ss D.P.R. 380/01 s.m.i.)
Documentazione necessaria
1. Istanza redatta in bollo debitamente compilata a cura del tecnico incaricato sulla base di apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale con allegata delega (Modelli AVV-1 e AVV-2);
2. Copia di un documento di riconoscimento del tecnico in corso di validità;
3. Copia del tesserino di appartenenza del tecnico all'Albo professionale;
4. Copia di un documento di riconoscimento del delegante (interessato, locatario o proprietario) in corso di validità;
5. Copia di un documento di riconoscimento della persona o delle persone a favore delle quali è richiesto il certificato in corso di validità;
Di seguito si illustra la procedure relativa alla richiesta del Certificato di Agibilità, in vigore presso il Comune di Napoli, in linea con il Testo Unico DPR 380/2001, il PRG ed il Regolamento Edilizio locale vigente.
Inoltre viene specificata la procedura per la richiesta del Certificato di Idoneità Alloggiativa, da allegare all'istanza da presentare a Questura e Prefettura per il rilascio dei permessi per l'ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato o per lavoro autonomo nonché per il ricongiungimento familiare
L'Architetto Di Leo Leonardo si occupa dell'espletamento pratiche inerenti la richiesta dei certificati citati.
Per opere edilizie ancora in corso di esecuzione può essere richiesto il certificato di agibilità parziale anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o per singole unità immobiliari qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
E' facoltà dell'interessato presentare la dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
Per tutto quanto costruito abusivamente e successivamente condonato, occorre presentare istanza per il rilascio del certificato di agibilità presso il Servizio antiabusivismo e condono edilizio.
Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre richiedere, né rilasciare il certificato di agibilità, purché ultimate prima dell'entrata in vigore del RD n.1265/34 smi.
Certificato di Idoneità abitativa dell'alloggio
Il certificato di idoneità abitativa dell'alloggio è richiesto nell'ambito delle procedure di competenza della Questura e della Prefettura per il rilascio dei permessi per l'ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato o per lavoro autonomo nonché per il ricongiungimento familiare (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e relativo regolamento di attuazione: D.P.R. 394/1999).
L'istanza in bollo, debitamente compilata e completa di tutta la documentazione essenziale, deve essere presentata al protocollo dell'ufficio da un tecnico abilitato in qualità di incaricato dal soggetto interessato (extracomunitario) ovvero dal locatario o proprietario dell'immobile. Lo stesso tecnico sarà anche delegato a presentare l'istanza, a ritirare il certificato e a ricevere le eventuali comunicazioni che provenissero dall'Amministrazione Comunale.
Autorizzazioni per l'attività edilizia
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5: Agibilità - Idoneità alloggiativa
6. Nel caso in cui il delegante sia il conduttore dell'immobile, copia di contratto di locazione debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate + originale in visione;
7. Se il contratto di locazione è scaduto, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario sul rinnovo del contratto (Modello AVV-3) nonché copia conforme all'originale della ricevuta di pagamento dell'ultima annualità di registrazione;
8. Nel caso in cui il delegante sia il proprietario dell'immobile, copia dell'atto di proprietà con allegata dichiarazione di conformità della copia all'originale (Modello AVV-4).
9. Atto di assenso del proprietario e/o dei comproprietari a che il conduttore conceda ospitalità nell'alloggio di sua proprietà (Modello AVV-5);
10. Relazione tecnica asseverata in cui sia dichiarata la conformità dell'alloggio al Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 e, conseguentemente, al numero massimo di occupanti. La relazione tecnica asseverata include apposito abaco delle superfici con indicazione delle destinazioni d'uso dei vani d'abitazione e delle relative altezze interne;
11. Elaborato planimetrico di rilievo, debitamente quotato e in scala adeguata. Nella scheda planimetrica sono indicati il nome del proprietario, l'indirizzo, il piano, l'interno, gli identificativi catastali, la data del rilievo;
12. In alternativa all'elaborato planimetrico, planimetria catastale con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario dell'immobile in merito alla corrispondenza della planimetria catastale all'attuale stato dei luoghi (Modello AVV-6);
13. Marca da bollo che sarà apposta sul certificato al momento del rilascio
Per il rilascio, rinnovo e/o duplicato di certificati è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria, il cui ammontare è desumibile dlla tabella scaricabile CLICCANDO QUI.
Il termine per il rilascio/rinnovo del certificato e/o di eventuali duplicati è di 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Se è necessario integrare o regolarizzare la domanda, il termine si interrompe e decorre un nuovo termine di trenta giorni dalla presentazione delle integrazioni ovvero dalla regolarizzazione.
Gli uffici competenti effettuano controlli a campione delle dichiarazioni presentate, anche mediante appositi sopralluoghi, da eseguirsi in ogni caso qualora dall'esame della documentazione emergano dubbi in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Segnalazione certificata di agibilità -NON ANCORA VIGENTE-
Bozza del Decreto di Competitività del 24-05-2016 NON ancora approvata
La bozza del Decreto sulla Competitività del 24-05-2016 (al momento in cui scriviamo, 27-06-2016, NON ANCORA APPROVATO), con l’obiettivo “meno carte, più sicurezza” propone una serie di modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), in particolare la cancellazione della disciplina sul rilascio del certificato di agibilità prevista dagli artt. 24 e 25 del Testo, sostituendola con la Segnalazione certificata di agibilità. A tal riguardo, la Bozza del decreto prevede la soppressione del citato art. 25, mentre l'art. 24 è così proposto:
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 4 lettera a.
2. La mancata presentazione della segnalazione di cui al comma 1. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro.
3. La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purche siano state completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali ripèetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
4. La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonchè la conformità dell'opera al progettoi presentato e la sua agibilità;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonchè all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
5. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 1 e 3 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 1, corredata della documentazione di cui al comma 4, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241
6. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate
Questo significa che l’agibilità si otterrà con una sorta di autocertificazione del progettista, accompagnata da documenti in grado di provarne la veridicità, e non si dovranno più attendere i 30 giorni per il rilascio del certificato e gli ulteriori 30 giorni per il nulla osta del Genio Civile. In pratica al posto dei controlli documentali da parte dei Comuni, previsti con il certificato di agibilità, si valorizzerà il collaudo statico e il controllo ispettivo sull’opera realizzata. Il certificato di collaudo statico assorbirà quello di rispondenza dell’opera alle norme tecniche in modo da evitare duplicazioni degli adempimenti. Ferme restando le autorizzazioni sismiche, nelle località a bassa sismicità ci saranno procedure omogenee in tutto il Paese.
La Bozza del Decreto introduc, inoltre, anche delle semplificazioni sul fronte dell’autorizzazione dei nuovi interventi in zona sismica, graduando le procedure da seguire in base al rischio che le opere possono implicare per l’incolumità pubblica. Sulla base di questa razionalizzazione, potranno essere eseguiti con SCIA i lavori che non presentano “carattere primario” ai fini della pubblica incolumità, cioè:
- riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- nuove costruzioni che per la loro semplicità non richiedono calcoli o verifiche complesse;
- varianti in corso d’opera di carattere non sostanziale.
Saranno inoltre individuati interventi minori per i quali sarà sufficiente la CILA.
L’autorizzazione sismica sarà sempre richiesta, anche nelle zone a bassa sismicità, per gli interventi su edifici strategici e opere infrastrutturali fondamentali in caso di evento sismico.
Si evidenzia che, ad oggi in cui scriviamo, 27-06-2016, la Bozza del Decreto NON E' STATA ANCORA APPROVATA e, per il Certificato di Agibilità, valgono le procedure attualmente vigenti e specificate nel precedente paragrafo