Decreto del Ministero del lavoro e della p.s. 24 ottobre 2007
D.U.R.C. : Documento Unico di Regolarità Contributiva
(G.U. 279 del 30 novembre 2007)
Quadro Normativo:

- Decreto Legislativo n. 276/2003;
- Legge n. 266/2002;
- Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003.

1. Premessa

La Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").
Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

2. Ambito di applicazione del D.U.R.C.

A) Oggetto

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto [1], ma anche gli appalti di servizi e forniture [2].
La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all’edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.

B) Richiedenti il DURC

Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA [3].

C) Rilascio del DURC

Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

I) Appalti pubblici:

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiudicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi [4].
Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:

- per la verifica della dichiarazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il collaudo e il pagamento del saldo finale.

L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.

II) Lavori privati in edilizia: prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

III) Attestazione SOA: prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

3. Requisiti regolarità

A) Requisiti generali

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l’accesso agli appalti solo alle imprese “qualificate”.

In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:

I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all’importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- che non esistano inadempienze in atto;
- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L’impresa è altresì regolare quando:

- vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi,dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.

L’impresa è altresì da intendersi regolare quando:

- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell’appalto;
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 1965. n. 1124);
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:

- la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all’apposita banca dati nazionale di settore l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l’elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- l’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
· condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 9, comma 76, Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile.

B) Subappalto

Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e special qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull’intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti [5].

Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l’impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

4. Procedimento D.U.R.C.

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica [6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

B) Modalità di rilascio

Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio

La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. “modalità di rilascio”).
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell’impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).
Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) [7].
Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.

D) Periodo di validità

Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all’INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

5. Precisazioni

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata l’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
Per l’INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell’impresa.
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.


N o t e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
[2] Decreti Legislativi n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi.
[3] Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art. 8,  comma 3, Legge n. 109/1994).
[4] Art. 46, comma 1, lettera p) e art. 77-bis del d.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n. 3/2003.
[5] Autorizzazione al subappalto ex art. 18 Legge n. 55/1990.
[6] In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico".
[7] Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta.
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Nota  del 12 luglio 2005, n. 230: approvazione circolare comune INPS - INAIL - Casse edili
Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Circolare 22 dicembre 2005, n. 3144
Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
Nota del Ministero del Lavoro 22 dicembre 2005 n. 3144

(Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004. Risposta all'istanza di interpello in materia di certificazione di regolarità contributiva e DURC)

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Pistoia ha avanzato richiesta di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251/2004.

In particolare si chiede:

- se tutte le imprese esecutrici, anche senza dipendenti, “sono soggette all’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per privati”;
- se le imprese di altri settori che lavorano in cantiere (ad es. idraulici, elettricisti ecc.) sono anch’esse soggette all’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva nei lavori per i privati e, in caso affermativo, quale sarebbe l’Ente delegato al rilascio della certificazione unica o DURC;
- quale sia la validità della certificazione contributiva.

In relazione a quanto sopra va premesso che, in linea generale, tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia, privati o pubblici, sono tenute a certificare la regolarità contributiva, secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 494 del 1996 e dal D.L. n. 210 del 2002; regolarità contributiva che, per le imprese che applicano i contratti collettivi di categoria, comprende anche i versamenti alle Casse Edili. Qualora le predette imprese intendano dimostrare la regolarità contributiva con un unico documento, le Casse Edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l’INPS e l’INAIL; in caso di appalti pubblici può essere rilasciato un documento unico dagli stessi Istituti che, al riguardo, hanno stipulato un’apposita convenzione, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.L. n. 210/2002.

Sulla materia, si ricorda inoltre che sono stati forniti importanti chiarimenti dalle circolari congiunte degli Enti e delle Casse Edili (INPS, circ. n. 92 e l’INAIL, circ. n. 38, entrambe del 26 luglio 2005), approvate da questa Amministrazione con nota del 12 luglio 2005.

In virtù della normativa e della circolare sopra richiamate, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente per la partecipazione agli appalti/subappalti di lavori pubblici e privati in edilizia. Tale documento può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia oppure della DIA, in quanto l’assenza della certificazione della regolarità contributiva è motivo di sospensione dell’efficacia.

Ciò premesso, con riguardo al primo quesito, va detto che il riferimento alle “imprese esecutrici” di cui alla lettera b-ter, del comma 8, dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 494/1996, concerne le sole imprese con lavoratori subordinati. Pertanto, nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.

In ordine al secondo quesito va invece rilevato che, relativamente ai lavori privati, per tutte le imprese che eseguono lavori edili di cui all’elenco riportato all’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva deriva direttamente dalla richiamata disposizione di cui all’art. 3, comma 8, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 494/1996, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. Peraltro, soltanto nel caso in cui le stesse siano inquadrate nel settore edile potranno avvalersi, ai fini della certificazione della predetta regolarità contributiva, del DURC introdotto in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 86, co. 10, del D.Lgs. 276/2003.

Infine, per quanto attiene al più delicato tema della validità della certificazione di regolarità contributiva si ricorda quanto stabilito dalla citata circolare sottoscritta da INPS, INAIL e Casse Edili con la quale si è esplicitata una validità mensile del Documento Unico di Regolarità Contribuiva, decorrente dalla data di rilascio.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
Art. 1. Soggetti obbligati

1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Art. 2. Soggetti tenuti al rilascio del DURC

1. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.

4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.

5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

Art. 3. Soggetto richiedente e modalità di rilascio

1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.

2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 4. Contenuto del documento

1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

2. Il DURC deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 5. Requisiti di regolarità contributiva

1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.

2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 35 dell'8 ottobre 2010
Art. 6. Emissione del DURC

1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.

2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 7. Validità del DURC e verifica dei requisiti

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.

2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 8. Cause non ostative al rilascio del DURC

1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Art. 9. Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC

1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.

5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Art. 10. Efficacia del provvedimento

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro: Damiano


Allegato A

Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 9 la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC

violazione                                    periodo di non rilascio del DURC
art. 589, comma 2, c.p.                                            24 mesi
art. 437 c.p.                                                24 mesi
art. 590, comma 3, c.p.                                            18 mesi
art. 22, comma 3, lettera a),del decreto legislativo n. 494 del 1996                        12 mesi
art. 89, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994                    12 mesi
art. 77, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 164 del 1956                        12 mesi
art. 58, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 303 del 1956                        12 mesi
art. 389, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 547 del 1955                        12 mesi
art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998                                    8 mesi
art. 3, commi da 3 a 5, d.l. n. 12 del 2002, convertito dalla legge n. 73 del 2002
(come modificato dall'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006)        6 mesi
artt. 7 e 9 d.lgs. n. 66/2003 (*)                                        3 mesi

(*) solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.


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