Art. 1 - Definizione e caratteristiche
1. Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast ” l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
2. L’attività di cui al comma 1 deve assicurare iseguenti servizi minimi:
a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell’abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
- 9,00 mq per un posto letto;
- 12,00 mq per due posti letto;
- 18,00 mq per tre posti letto;
- 24,00 mq per quattro posti letto;
c) pulizia quotidiana dei locali;
d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a
settimana o a cambio del cliente;
e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
3. I locali destinati all’attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico –edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico –edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigenti.
4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
5. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa. Così sostituito: Ai sensi dell’art 14 della Direttiva Servizi, dell’art 11 del D.Lgs n. 59/2010 e dell’art 4 del Regolamento regionale n.11/2010 è requisito vietato l’obbligo congiunto di residenza e di stabile domicilio. Pertanto l’attività di B&B può essere esercitata dai proprietari o possessori delle abitazioni nelle quali dimorano o di cui abbiano la disponibilità.
(Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 11 del 28/04/2011)