Figli: in assenza di coniuge, ai figli spetterà l’intero patrimonio, diviso in parti uguali tra loro.
Coniuge: in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l’intero patrimonio.
Concorso tra figli e coniuge: nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra loro.
Fratelli: i fratelli del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi sia il coniuge, i fratelli e le sorelle succedono nell’intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro, conseguono la metà della quota che conseguono i germani).
Genitori: i genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all’unico genitore sopravvissuto, spetterà l’intero patrimonio.
Ascendenti: gli ascendenti del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
Concorso tra genitori e fratelli: se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità), purché, in nessun caso, la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà.
Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge: al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso, la parte residua (un terzo el patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.