Superficie complessiva ragguagliata (Sco) (Su + 0,60 Sa): la Sco di un’unità edilizia o immobiliare, di cui al D.M. 10 maggio 1977, è data dalla somma di tutte le superfici costruite, in ogni caso praticabili e utilizzabili, calcolate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne e di tutte le altre componenti tecniche, ma escludendo pensiline a sbalzo, cornicioni e spioventi come previsto per il calcolo della superficie coperta (Sc) non accessibili, ed è pari alla Su + 0,60 Sa.
Non costituiscono superficie complessiva Sco, e quindi non entrano nel computo della superficie utile (Su) né della superficie accessoria (Sa), i seguenti tipi di spazi costruiti:
a) le superfici, coperte o scoperte, non praticabili o non utilizzabili;
b) i lastrici solari non accessibili, oppure di uso comune in condomini superiori o uguali a quattro unità residenziali;
c) le scale e le rampe, con i relativi pianerottoli intermedi, e con quelli di arrivo se di distribuzione a più Ui;
d) i vani ascensore e montacarichi e relativi locali macchine;
e) gli spazi con altezza interna media inferiore a 2,40 mt.;
f) gli aggetti ed incassi aperti, di profondità < 0,60 ml, che costituiscono un semplice motivo architettonico, anche se praticabili;
g) gli spazi aperti di collegamento, quali portici e gallerie, quando sono vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio, registrata e trascritta;
h) gli spazi aperti di soggiorno, quali terrazze e logge, quando sono vincolati con servitù permanente di uso pubblico, registrata e trascritta;
i) le autorimesse pertinenziali interrate, singole o collettive, necessarie per il soddisfacimento dei minimi standard richiesti, realizzate ai sensi della L. n° 122/1989, all’interno dei perimetri dei centri abitati;
j) le superfici coperte da pensiline a sbalzo, pergolati, chioschetti ed altre simili costruzioni leggere da
giardino, complementari ed ornamentali, purché a carattere pertinenziale.
k) le superfici del tutto e permanentemente scoperte, anche se attrezzate per attività sportive e ricreative, comprese le piscine, purché a carattere pertinenziale;
l) i volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito di installazione di impianti tecnologici per le
esigenze delle abitazioni ed i serbatoi relativi ad impianti tecnici di servizio;
m) i vani ottenuti a seguito di modifiche interne necessari per migliorare le condizioni igieniche delle
abitazioni;
n) gli spazi direttamente realizzati per il superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti.