Promemoria per il Compratore

-PAGAMENTO DELL'ICI. Il compratore deve pagare l'ICI per tutti i mesi di possesso nell'anno. Il mese è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni.  L'ICI deve essere versata in due rate che, a decorrere dal 2007, scadono il 16 giugno e il 16 dicembre (ovvero il 18/06 e il 17/12).

-DENUNZIA O COMUNICAZIONE DELL'ICI. Il compratore, oltre a pagare l'imposta, deve anche comunicare al Comune di aver comperato l'immobile. Quest’operazione viene fatta con la denuncia ICI.

-DICHIARAZIONE DEL REDDITO. Il compratore deve inserire il reddito dell'immobile acquistato nella propria dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata l'anno successivo all'acquisto. Per le modalità di dichiarazione e soprattutto per le ipotesi di esenzione, consultare le istruzioni relative alla dichiarazione dei redditi.




Promemoria per il Venditore

-COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO. Il venditore deve presentare la comunicazione di cessione di fabbricato (art. 12 legge 59/1978) all'autorità locale di pubblica sicurezza (se il Comune è sede di Questura, la comunicazione deve essere presentata alla Questura competente; se il Comune non è sede di Questura, la comunicazione deve essere presentata ai Vigili Urbani). La comunicazione deve essere presentata (o spedita a mezzo raccomandata) entro 48 ore dalla consegna delle chiavi. Attenzione: non sono previste proroghe in caso di giorni festivi.

-PAGAMENTO DELL'ICI. Il venditore deve pagare l'ICI dovuta per tutti i mesi di possesso nell'anno. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.  L'ICI deve essere versata in due rate, che a decorrere dal 2007 scadono il 16 giugno e il 16 dicembre (ovvero, per il 2007, rispettivamente il 18/06 ed il 17/12).
        Allorquando è stato stipulato il rogito e l’immobile è perciò passato di proprietà dal venditore al compratore, vi sono ancora una serie di operazioni che, entrambi, devono fare.
-BENEFICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE. Il compratore che ha chiesto le agevolazioni per la prima casa e non ha ancora la residenza nel Comune in cui ha acquistato l'immobile, deve trasferire la residenza entro diciotto mesi dall'acquisto (altrimenti decade dalle agevolazioni concessegli e deve pagare la differenza dell'imposta di registro, una penale pari al 30% di tale differenza e gli interessi). Il compratore che ha stipulato un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale ha diritto a portarsi in detrazione gli interessi a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (cioè deve andare ad abitare nell'appartamento entro un anno dall'acquisto) e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno precedente o successivo alla stipula del mutuo.

-COMUNICAZIONE AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARSU). Rivolgersi al Comune per la comunicazione ai fini della tassa in oggetto.

-VOLTURA DELLE UTENZE. Il compratore deve, di concerto col venditore, provvedere alla voltura di tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono…) che servono l’immobile. Non ottemperando, ovvero se il venditore effettua la rinuncia alle utenze senza che il compratore ne provveda alla voltura, bisognerà pagare molto di più per il relativo riallaccio.
-DENUNZIA O COMUNICAZIONE DELL'ICI. Il venditore, oltre a pagare l'imposta, deve anche comunicare al Comune di aver venduto l'immobile. Quest’operazione vien fatta con la denuncia ICI.

-DICHIARAZIONE DEL REDDITO. Il compratore deve eliminare il reddito dell'immobile venduto nella propria dichiarazione dei redditi.

-COMUNICAZIONE AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARSU). Rivolgersi al Comune per la comunicazione di vendita dell’immobile ai fini della tassa in oggetto.

-COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO. Comunicare all'amministratore del condominio le generalità del compratore.


(fonte: notaio.org)



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