Accertamento di conformità urbanistica ed edilizia (artt. 36 e 37 D.P.R. 380/01 s.m.i.)

        E' possibile sanare un manufatto che rispetta tutte le norme urbanistiche e edilizie, per il quale non sia stato richiesto preventivamente il relativo permesso o presentata la DIA ovvero che risulti realizzato in difformità da tali titoli, mediante l'accertamento di conformità di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. In questo caso viene rilasciato un permesso di costruire in sanatoria nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della richiesta di rilascio dell'atto, estinguendo così una situazione giuridica di illegittimità per carenza di titoli e non di presupposti.
Procedure edilizie I       -       Procedure edilizie II       -       Categorie d'intervento       -       Testo Unico dell'Edilizia
Autorizzazione alla cancellazione del vincolo di destinazione "industriale"

        La Giunta Comunale con delibera n. 1251 del 17 luglio 2009 ha autorizzato il Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico dell'Edilizia a consentire la cancellazione, a cura e spese a carico del richiedente, del vincolo trentennale di destinazione industriale degli immobili realizzati o ampliati in virtù della delibera consiliare n. 238 del 27 maggio 1977 e s.m.i. In ogni caso, il cambio di destinazione d'uso dell'immobile dovrà essere autorizzato in conformità alle nuove previsioni del Prg, secondo le procedure di cui al D.P.R. 380/01 s.m.i..

Documenti necessari

  • titolarità a richiedere il certificato;
  • domanda in bollo di € 14,62 (euro quattordici/62), indirizzata e sottoscritta dall'avente titolo;
  • indicazione dei titoli abilitativi edilizi relativi all'immobile oggetto della richiesta del certificato;
  • determinazione catastale dell'immobile oggetto dell'istanza con relativa visura;
  • planimetria catastale ove necessaria;
  • attestazione dell'avvenuto versamento di € 109,59 sul conto corrente postale n. 57060964 intestato a: Tesoreria del Comune di Napoli - causale: diritti di segreteria;
  • marca da bollo di € 14,62 (all'atto del ritiro del certificato);
  • eventuale delega, da parte del richiedente, per il ritiro del certificato

Certificato di agibilità (artt. 24 e ss D.P.R. 380/01 s.m.i.)

        Ai sensi dell'articolo 24 del Dpr n.380/01 smi, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato comunicazione dell'inizio dei lavori, segnalazione certificata d'inizio attività o denuncia d'inizio attività, loro successori o aventi causa, entro 15 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile è tenuto a presentare istanza per il rilascio del certificato di agibilità con riferimento ai seguenti interventi:
Certificato di destinazione d'uso dell'immobile

        Il certificato in esame attesta la destinazione d'uso richiamata nei titoli edilizi indicati dall'interessato. Per tale motivo non viene rilasciato per immobili realizzati senza licenza prima del 1935.

Documenti necessari

  • titolarità a richiedere il certificato;
  • domanda in bollo di € 14,62 (euro quattordici/62), indirizzata e sottoscritta dall'avente titolo;
  • indicazione dei titoli abilitativi edilizi relativi all'immobile oggetto della richiesta del certificato;
  • determinazione catastale dell'immobile oggetto dell'istanza con relativa visura;
  • planimetria catastale ove necessaria;
  • attestazione dell'avvenuto versamento di € 109,59 sul conto corrente postale n. 57060964 intestato a: Tesoreria del Comune di Napoli - causale: diritti di segreteria;
  • marca da bollo di € 14,62 (all'atto del ritiro del certificato);
  • eventuale delega, da parte del richiedente, per il ritiro del certificato.

Deposito frazionamenti catastali dei terreni (art. 30, comma 5 D.P.R. 380/01 s.m.i.)

        Al fine di consentire ai Comuni il dovuto controllo del territorio, il frazionamento di un terreno per la sua suddivisione in parti più piccole, non può essere approvato dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, l'avvenuto deposito presso gli stessi. Può essere richiesto da tecnici abilitati per conto dei proprietari dei terreni.

Documenti necessari

  • conferimento incarico da parte del proprietario o avente titolo;
  • generalità complete e dati anagrafici del tecnico incaricato e del proprietario del suolo;
  • titolo di proprietà (per gli espropri occorre copia del decreto di esproprio, piano particellare e delega di conferimento incarico da parte dell'Ente o Consorzio);
  • planimetria di zona e vax catastale con indicazione dei luoghi interessati;
  • visura catastale ampliata della particella da frazionare;
  • elaborato tecnico del tipo (originale + copia);
  • relazione tecnica asseverata con indicazione dell'atto notarile, ovvero della scrittura privata cui il frazionamento è preordinato, che asseveri: la conformità del tipo di frazionamento al regolamento edilizio e alla strumentazione urbanistica vigente (indicando la normativa di zona del Prg); l'inesistenza di opere abusive sul suolo in questione; ovvero se oggetto di condono edilizio allegare copia degli atti della pratica di condono, indicando il numero di pratica e il nominativo del richiedente;
  • delega, da parte del tecnico incaricato, per il ritiro dell'elaborato tecnico timbrato;
  • attestazione dell'avvenuto versamento di € 109,59 sul conto corrente postale n. 57060964 intestato a: Tesoreria del Comune di Napoli - causale: diritti di Segretaria, indicando foglio e particella catastale.

        Nel caso in cui uno o più documenti richiamati siano già in possesso dell'Amministrazione comunale il richiedente dovrà dare indicazione degli estremi necessari alla loro ricerca. Ai sensi e nei limiti del Dpr 455/00 è possibile produrre autocertificazione ed autodichiarazione in sostituzione dei documenti. L'Amministrazione si riserva di procedere ai controlli a campione sufficienti a garantire il rispetto della legalità. In caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 72 e ss Dpr 455/00 l'interessato sarà dichiarato decaduto dal beneficio eventualmente ottenuto e denunciato all'A. G. competente.
        I depositi del tipo di frazionamento, effettuati per ragioni di pubblico interesse, a cura dell'Amministrazione comunale oppure dello Stato, della Regione o della provincia, sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria (delibera di Giunta Comunale n. 1887 del 20 novembre 2009).

Proroga del termine di inizio e/o di ultimazione lavori relativi a permesso di costruire
(art. 15 D.P.R. 380/01 s.m.i. e 44 R.E. vigente)

        La proroga del termine di inizio e/o di ultimazione lavori previsti dal permesso di costruire è consentita ai sensi dell'art. 15 comma 2 del T.U. dell'edilizia.  Nell'istanza devono essere documentate le ragioni della richiesta. Si evidenzia che a norma dell'art. 15 D.P.R. 380/01 s.m.i. la proroga dei termini di inizio e/o fine lavori può essere accordata per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. L'istanza deve essere inoltrata al Comune prima della scadenza dei termini stabiliti dal permesso di costruire.
Rinnovo del permesso di costruire (art. 15 D.P.R. 380/01 s.m.i.)

        Nel caso in cui i lavori non vengano completati entro il termine fissato nel permesso di costruire e non sia stata avanzata richiesta di proroga, il prosieguo delle opere è subordinato alla presentazione di una nuova istanza, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/01 s.m.i.

        La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Voltura del permesso di costruire
(art. 11, co 2 D.P.R. 380/01 s.m.i. e 32 Regolamento Edilizio)

        La voltura del permesso di costruire è consentita ai sensi dell'art. 11, co 2 del T.U. dell'edilizia che si riporta: "Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio".
Varianti a permessi di costruire (art. 22, co 2 D.P.R. 380/01 s.m.i.)

        Le varianti a permessi di costruire sono possibili ai sensi dell'art. 22, comma 2 D.P.R. 380/01 s.m.i. che, testualmente, recita "Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori".

        Tale procedura non può essere adottata qualora si riscontri la necessità di dover apportare varianti cosiddette "essenziali" al progetto approvato. In tal caso, andrà presentata nuova istanza di permesso di costruire.
Deposito dichiarazioni di conformità degli impianti o dei certificati di collaudo e del progetto
(D. M. 37/08)

        Le imprese installatrici di impianti elencati all'art. 3 del D.M. 37/08 sono tenute al deposito, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, della dichiarazione di conformità e del progetto redatto o del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.


fonte: Comune di Napoli


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        Di seguito si illustrano le procedure edilizie diverse dalle attività di edilizia libera o subordinata ad ulteriori adempimenti, in vigore presso il Comune di Napoli, in linea  con il Testo Unico DPR 380/2001, il PRG ed il Regolamento Edilizio locale vigente

        L'Architetto Di Leo Leonardo si occupa, per conto di Clienti/Committenti privati, dell'intero iter in merito alle procedure edilizie descritte in questa pagina, nonchè alle procedure edilizie principali.
        Per contattarci, scriveteci a: info@architettodileo.it oppure consultate la pagina "CONTATTACI".
Schede sull'edilizia





















































  1. nuove costruzioni;
  2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, degli edifici;
  3. interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.

        La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 24, comma 3 del Dpr n.380/01 smi.
        Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre richiedere né rilasciare il certificato di agibilità, purché ultimate prima dell'entrata in vigore del R. D. 27/07/1934, n. 1265, che pone l'obbligo di richiederla.
        Fuori dai casi di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/01 s.m.i., il certificato di agibilità é rilasciato per l'intero immobile (fabbricato, capannone industriale ecc) e non per parti o porzioni di edifici esistenti oppure per singole unità immobiliari (quali appartamenti, negozi, cantine ecc).
        Per tutto quanto costruito abusivamente e successivamente condonato, occorre presentare istanza per il rilascio del certificato di agibilità presso il Progetto condono edilizio.
      
        L'istanza del certificato di agibilità deve essere presentata -fino a nuove disposizioni- su supporto cartaceo al Servizio edilizia privata e sportello unico dell'edilizia compilando l'apposita istanza (modello AG) cui vanno allegati i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento realizzato.
  
AG: Istanza di Certificato di Agibilità (agg. 09/11/11) (in .pdf, 79.26 KB)
AG.1: Note illustrative per la presentazione dell'istanza di Agibilità (agg. 09/11/11) (in .pdf, 66.38 KB)