1: Attività libera, DIA, SCIA, Permessi
Di seguito si illustrano le procedure edilizie in vigore presso il Comune di Napoli. Si evidenzia che, sebbene tali procedure si riferiscano appunto al Comune di Napoli, esse sono pressocchè valide anche per gli altri Comuni italiani, essendo in linea con il Testo Unico DPR 380/2001. Nella fattispecie, qualche differenza si potrebbe riscontrare in merito agli interventi eseguibili in SCIA o DIA (recepita dal DL 122/2010, intervenuta modificando l'art 19 del DL 241/1990, e, in edilizia, non uniformemente recepito da tutti i Comuni). Si raccomanda, quindi, di informarsi presso il proprio Comune in merito sia all'effettiva procedura edilizia locale, sia alla modulistica da compilare. A tal uopo, si ricorda che detta modulistica, unitamente alla relativa documentazione di supporto, và redatta e firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione (geometra, architetto, ingegnere... ciascuno in relazione alle proprie competenze).
L'Architetto Di Leo Leonardo si occupa, per conto di Clienti/Committenti privati, dell'intero iter in merito alle procedure edilizie descritte in questa pagina, nonche alle "procedure edilizie accessorie".
In seguito dell'entrata in vigore della Legge 106 del 12 luglio 2011, "Conversione in legge, con modificazioni, del Dl n.70/11 - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (G.U. n.160 del 12 luglio 2011), sono state rivisitate le procedure in materia di edilizia privata e in particolare è stato aggiornato ai sensi dell'articolo 5 l'ambito di applicazione della denuncia d'inizio attività e quello della segnalazione certificata d'inizio attività. Pertanto l'attività edilizia può essere ricondotta alle macro procedure di seguito indicate.
Attività edilizia subordinata
Semplice comunicazione dei lavori
Attività edilizia subordinata a semplice comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale, nel rispetto dei medesimi presupposti di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 380/01.
A tale comunicazione vanno allegate eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa di settore (autorizzazione paesaggistica, archeologica, nulla osta dei Vigili del Fuoco, autorizzazione sismica, pareri igienico sanitari ...)
Gli interventi per i quali è richiesta la semplice comunicazione sono, ad esempio:
- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (es. installazione di un teatro tenda, di un tendone da circo);
- Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (es. realizzazione di uno spazio vuoto per isolare le parti interrate di un edificio dal terreno circostante, atto ad impedire infiltrazioni d'acqua);
- Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (centro storico) degli strumenti urbanistici vigenti di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1969 n. 1444. A tal riguardo, si precisa che per l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici da effettuarsi in zona A (centro storico), è necessario presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) se l'immobile ricade in zona vincolata;
- Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Si precisa che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (c.d. opere precarie) non vanno confuse con quelle "stagionali". Mentre le prime sono destinate fin dall'origine a soddisfare esigenze specifiche e chiaramente individuabili (stand espositivi, installazioni di vario tipo in occasioni di particolari eventi ecc.), le seconde sono realizzate in previsione di un utilizzo "annualmente ricorrente" (es. piattaforme o pontili galleggianti per assistenza natanti).
La comunicazione dell'inizio dei lavori può essere inviata -fino a nuove disposizioni- su supporto cartaceo al Servizio gestione del territorio e regolazione delle attività economiche della Municipalità territorialmente competente.
Tale comunicazione deve essere presentata compilando l'apposita comunicazione (modello CIL.c) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) de). A tali comunicazioni, inoltre, vanno allegati i documenti essenziali nelle stesse richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento, nonché le eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa di settore (autorizzazione paesaggistica, parere archeologico, nulla-osta dei Vigili del Fuoco, autorizzazione sismica, parere igienico-sanitaro, ecc.).
Comunicazione di inizio lavori con allegati tecnici
Tale comunicazione viene richiesta quando devono essere realizzati interventi di:
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) D.P.R. 380/01 s.m.i., ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG vigente).
La comunicazione di inizio dei lavori dovrà contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, relazione tecnica asseverata datata e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. Nel caso sussistano rapporti di dipendenza, andrà presentata la SCIA.
Tale relazione dovrà contenere, inoltre, specifica attestazione in ordine alla conformità delle opere da realizzare rispetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti e alla circostanza che la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il tutto sempre nel rispetto dei medesimi presupposti di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 380/01 s.m.i. (conformità urbanistico/edilizia dell'intervento).
S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività)
Possono essere realizzati mediante segnalazione certificata d'inizio attività con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, i seguenti interventi edilizi:
Nel Comune di Napoli, la segnalazione certificata d'inizio attività deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica al Servizio gestione del territorio e regolazione delle attività economiche della Municipalità territorialmente competente.
D.I.A. (Denuncia Inizio Attività)
Possono essere realizzati mediante denuncia d'inizio attività i seguenti interventi edilizi:
Nel Comune di Napoli, la denuncia d'inizio attività deve essere presentata compilando on-line l'apposita dichiarazione (modello A) e l'asseverazione (modello B) cui vanno allegati i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento. La domanda e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf singolarmente firmati digitalmente dal progettista incaricato, come da delibera di G.C. n.2117 del 18 dicembre 2009.
Permesso di costruire
Sono subordinati a permesso di costruire:
Il permesso viene rilasciato dal Servizio Edilizia Privata.
Autorizzazioni per l'attività edilizia
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Nel Comune di Napoli, la comunicazione dell'inizio dei lavori (CIL) dove essere inoltrata esclusivamente per via telematica al Servizio gestione del territorio della Municipalità territorialmente competente, attraverso il Portale dei servizi del Comune di Napoli.
La comunicazione (modello CIL.a) e l'asseverazione (modello CIL.b) vanno stampate e compilate a cura del dichiarante e del progettista incaricato.
I modelli compilati (CIL.a e CIL.b) vanno successivamente digitalizzati. I files prodotti devono essere inviati telematicamente mediante il Portale Metropolitano Multicanale, allegando i documenti essenziali richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento, unitamente alle autocertificazioni e/o autorizzazioni quando previste dalla normativa specifica di settore (nulla-osta dei Vigili del Fuoco, autorizzazione sismica, parere igienico-sanitaro, ecc.).
La comunicazione e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf non modificabile e singolarmente firmati digitalmente dal progettista incaricato.
La CIL viene istruita dal Servizio gestione del territorio e regolazione delle attività economiche della Municipalità territorialmente competente.
L'apposita segnalazione (modello SCIA.a) e asseverazione (modello SCIA.b) vanno stampate e compilate a cura del dichiarante e del progettista incaricato. I modelli compilati vanno successivamente digitalizzati. I files prodotti vanno inviati telematicamente attraverso il portale dei servizi del Comune di Napoli, allegando i relativi documenti essenziali richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell'intervento, nonché le eventuali autocertificazioni e/o autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa di settore (nulla-osta dei Vigili del Fuoco, autorizzazione sismica, parere igienico-sanitaro, ecc.).
La segnalazione e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf non modificabile e singolarmente firmati digitalmente dal progettista incaricato.
La SCIA viene istruita dal Servizio gestione del territorio e regolazione delle attività economiche della Municipalità territorialmente competente ad eccezione di quella relativa a varianti a permessi di costruire (articolo 2, comma 1, lettera e) della Lr n.19/01) e di quella relativa al completamento di opere autorizzate con permesso di costruire decaduto (nei casi di cui all'articolo 15, comma 3 del DPR n.380/01 smi), che devono essere presentate presso il Servizio edilizia privata su supporto cartaceo.
Per l'iter procedurale della SCIA va applicata la disciplina di cui all'articolo 19 della legge n.241/01 smi così come modificato dall'articolo 49, comma 4bis della legge n. 122/10.
La DIA viene istruita dal Servizio gestione del territorio e regolazione delle attività economiche della Municipalità territorialmente competente ad eccezione di quella relativa a varianti a permessi di costruire (articolo 2, comma 1, lettera e) della Lr n.19/01) e di quella relativa al completamento di opere autorizzate con permesso di costruire decaduto (nei casi di cui all'articolo 15, comma 3 del DPR n.380/01 smi), che devono essere presentate presso il Servizio edilizia privata, nonché di quella relativa a varianti in corso di completamento ex articolo 35 della L. n. 47/85, che deve essere presentata presso il Progetto condono edilizio.
I modelli A e B sono stati predisposti solo per le DIA da inoltrare telematicamente alle Municipalità e non contemplano gli interventi edilizi previsti dalla Lr n.19/09 (cosiddetto piano casa) in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Nel Comune di Napoli, il permesso di costruire deve essere presentato -fino a nuove disposizioni- su supporto cartaceo al Servizio edilizia privata e sportello unico dell'edilizia compilando l'apposita istanza (modello PC.a) e l'asseverazione (modello PC.b) cui vanno allegati i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell'intervento. Per eventuali varianti, osservazioni e adempimenti in fase di inizio e fine lavori va compilata l'apposita comunicazione (modello PC.c).