Detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
6: Detrazione per acquirenti di immobili ristrutturati
È prevista una detrazione IRPEF del 36% anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati.
In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
ESEMPIO
Il 31 dicembre 2015 un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di 200.000 euro. Il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200.000 euro) è di 50.000 euro. La detrazione (50% di 50.000 euro) sarà pari a 25.000 euro.
La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti isoggetti aventi diritto all’agevolazione.
Più specificatamente, gli interventi sono così definiti:
Interventi di restauro e risanamento conservativo = sono quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità (per esempio, consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari);
Interventi di ristrutturazione edilizia = sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:
- l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi;
- l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante);
- il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.
In caso di stipula del compromesso, per fruire della detrazione occorre che il rogito avvenga entro i termini previsti.
Per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.
fonte: Agenzia delle Entrate
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L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione.
Anche questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro).
Dal 2017, infine, la detrazione ritornerà alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro