La  detrazione  fiscale delle  spese per  interventi  di  ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis  del  Dpr  917/86  (Testo  unico delle imposte sui redditi). Dal  1°  gennaio  2012 l’agevolazione è stata  resa  permanente dal decreto  legge  n.  201/2011  e  inserita  tra  gli  oneri  detraibili dall’Irpef.

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    fonte: Agenzia delle Entrate
        Inizialmente, la detrazione era prevista nella misura del 36% ma, nel corso degli anni, si sono succeduti diversi provvedimenti che hanno, difatto,  condotto ad una detrazione del 50%.  Da ultimo, la vigente legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31  dicembre  2016 la  possibilità  di  usufruire  della  maggiore detrazione Irpef (50%) per le ristrutturazioni edilizie, confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per  unità immobiliare.
        Quando  gli  interventi  di  ristrutturazione  sono  realizzati  su  immobili  residenziali  adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%
        La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75  e  80 anni possono  ripartire  la  detrazione, rispettivamente,  in  cinque  o  tre  rate annuali di pari importo.

        È  necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l’inquilino. Questa diversa modalità di ripartizione non è più prevista dal 1° gennaio 2012.
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Detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
1: Detrazione del 50% fino al 31.12.2016
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        L’agevolazione  può  essere  richiesta  per  le  spese  sostenute  nell’anno,  secondo  il criterio  di  cassa,  e va  suddivisa fra  tutti  i  soggetti che  hanno  sostenuto  la  spesa e che hanno diritto alla detrazione.
        Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve  tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
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        Dal  1°  gennaio  2017  la  detrazione  tornerà  alla  misura  ordinaria  del  36%  e  con  il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili  e  di  grandi elettrodomestici di  classe  non  inferiore  alla  A+  (A  per  i  forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per  questi  acquisti  sono  detraibili  le  spese  documentate  e  sostenute  dal  6  giugno 2013 al 31 dicembre 2016.
        A  prescindere  dalla  somma  spesa  per  i  lavori  di  ristrutturazione,  la  detrazione  và calcolata  su  un  ammontare complessivo  non  superiore  a 10.000  euro e  ripartita  in 10 quote annuali di pari importo.
        Infine, fino al 31 dicembre 2016, è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L’ammontare  massimo  delle  spese  ammesse  in  detrazione  non  può  superare l’importo di 96.000 euro.
        ESEMPIO: Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.000  euro, la  parte residua della quota annua detraibile  (200  euro)  non  può  essere recuperata in alcun modo. L’importo  eccedente,  infatti, non può essere richiesto a  rimborso,  né  può  essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
        Tra  le  principali  regole  e  i  vari adempimenti che  negli  ultimi  anni  hanno  subito modifiche si segnala, infine:
- l’abolizione  dell’obbligo  di  invio della comunicazione  di inizio  lavori  al  Centro operativo di Pescara;
- l’obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori;
- l’eliminazione  dell’obbligo  di  indicare  il  costo  della  manodopera,  in  maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i  lavori sia ceduta prima che  sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora   utilizzate o  trasferire  il  diritto  all’acquirente  (persona  fisica) dell’immobile;
- l’obbligo  per  tutti  i  contribuenti  di  ripartire  l’importo  detraibile  in  10  quote annuali;  dal 2012  non  è  più  prevista per  i contribuenti  di  75  e  80  anni  la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
- l’estensione  dell’agevolazione  agli  interventi  necessari  alla  ricostruzione  o  al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
        Riepilogando: è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una  parte  degli  oneri  sostenuti per  ristrutturare  le abitazioni  e  le parti  comuni  degli  edifici  residenziali  situati nel territorio dello Stato. In  particolare, i contribuenti  possono  usufruire  delle  seguenti detrazioni:
- 50% delle  spese  sostenute (bonifici  effettuati) dal  26  giugno  2012 al 31 dicembre  2016, con un  limite  massimo  di 96.000  euro per ciascuna  unità immobiliare
- 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità  immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017
        Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a  condizione  che  quest’ultima  sia  stata  effettivamente  versata  al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.