Detrazione IRPEF 36% per le ristrutturazioni edilizie
Principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 36%




        La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

        La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

        Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
        Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
        Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2012 può fruire della detrazione d’imposta IRPEF pari al 36%.




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        Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
        Per usufruire della detrazione, è necessario:

  1. inviare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;

  1. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

        Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

        Con il D.L. 70 del 13 maggio 2011 (convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011) sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti. In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario:
  • inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Schede sull'edilizia





















































        A partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL 98/2011, l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie, è del 4%. Nel caso in cui le Banche e Poste Italiane SPA, abbiano continuato ad applicare l’aliquota del 10 % per motivi legati all’aggiornamento dei software, potranno accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6% trattenuta in eccesso.
        Inoltre, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. L’agevolazione IVA, a differenza di quanto previsto per la detrazione IRPEF del 36%, non ha alcun termine di scadenza.

Condizioni per chiedere la detrazione
        Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (ad esempio, marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.

        L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
        I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

        In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
        La detrazione spetta, inoltre, per:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992);
  • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
  • le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione dello stato di emergenza).
A chi spetta la detrazione
Come e quando usufruire della detrazione
        Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dell’ICI / IMU, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori, da inviare all’Azienda sanitaria locale,  qualora la stessa sia obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.
fonte: Agenzia delle Entrate
        Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della ex-legge 46/90 (impianti elettrici); e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

        Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di tra-sloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
        Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

  • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
  • al conseguimento di risparmi energetici;
  • alla cablatura degli edifici;
  • al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
  • all’esecuzione di opere interne.

        Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.
        Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, quando obbligatoria;
  • non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi. In questo specifico caso, il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.


Come si può perdere la detrazione